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Definizione di consorzio

L'istituto del consorzio trova vastissima applicazione sia nel campo del diritto pubblico che privato. Il Ferri definisce il consorzio come "un'associazione di persone fisiche o giuridiche liberamente creata od obbligatoriamente imposta per il soddisfacimento in comune di un bisogno proprio di queste persone". Partendo dalla suddetta definizione si può procedere ad una prima classificazione dei consorzi enucleando due fattispecie ben distinte: i consorzi volontari ed i consorzi obbligatori in senso lato.
Nei consorzi volontari la costituzione è lasciata alla libera volontà dei singoli e sono, dunque, l'espressione della volontà privata dei singoli interessati.

I consorzi obbligatori in senso lato sono invece Enti pubblici che ripetono la propria esistenza da un atto autoritativo dello Stato: un atto amministrativo in certe ipotesi, una disposizione di legge ad hoc in altre. Nel campo dei consorzi obbligatori in senso lato si possono distinguere, a loro volta, i consorzi obbligatori veri e propri dai consorzi coattivi. Nei primi, la costituzione avviene per atto della pubblica autorità, ma tale atto presuppone la richiesta di un certo numero di imprenditori di un dato settore e il riconoscimento, da parte dell'autorità di governo, che la costituzione del consorzio sia rispondente alle esigenze dell'economia generale del paese.

Nei consorzi coattivi si prescinde, invece, da qualsiasi manifestazione di volontà dei singoli interessati. Di particolare rilevanza sono i consorzi industriali disciplinati dall'art. 2602 c.c. il quale, li definisce come i contratti con i quali "più imprenditori istituiscono un 'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese".

Tralasciando la distinzione generale tra consorzi volontari, obbligatori e coattivi applicabile anche per questa tipologia di consorzi, dalla definizione codicistica si enucleano due fattispecie di consorzi industriali: i consorzi anticoncorrenziali ed i consorzi di coordinamento.

I primi vengono costituiti al fine prevalente o esclusivo di disciplinare, limitandola, la reciproca concorrenza sul mercato fra imprenditori che svolgono la stessa attività o attività similari. In tal caso il contratto di consorzio si presenta come un patto limitativo della concorrenza ma se ne differenzia in quanto non impone solo un obbligo negativo di astensione dalla concorrenza, poiché comporta la creazione di un organizzazione unitaria che ha il compito di coordinare l'attività dei singoli consorziati. Nei consorzi di coordinamento più imprenditori decidono di dar vita a un consorzio per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. In queste ipotesi il consorzio diventa uno strumento di cooperazione tra aziende finalizzato alla riduzione dei costi di gestione delle singole imprese consorziate.

Ulteriori elementi distintivi estrapolabili dalla definizione delineata dall'art. 2602 c.c. sono, in primis, la qualità di imprenditore, il quale potrà essere indifferentemente individuale o sociale mantenendo però la propria individualità.
Ulteriore aspetto consiste nella natura strumentale dei consorzi rispetto alle imprese che lo costituiscono essendo destinati ad operare per conto dei consorziati.
Inoltre, a differenza della società, per definizione caratterizzata dall'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, e quindi da una finalità essenzialmente e direttamente lucrativa, il consorzio, in ragione della sua natura strumentale rispetto all'attività delle imprese consorziate, presenta uno scopo tipicamente mutualistico il quale si manifesta nel consentire agli imprenditori che ne fanno parte di acquisire benefici o di realizzare risultati nella loro sfera aziendale. A fortiori, la legge, in riferimento ai consorzi industriali, pone una distinzione tra consorzi con attività interna (art. 2603 - 2611 c.c.) e consorzi con attività esterna (art. 2612 - 2615 bis c.c.). Non ultimo, si evidenzia che la disciplina dettata dagli art. 2603 - 2611 c.c. che dettano le dissosizioni lenerali valide in particolare per i consorzi con attività interna, trovano applicazione anche per i consorzi con attività esterna.

Consorzio con attività interna

Si ha consorzio con attività interna quando l'organizzazione creata mira solamente ad una regolamentazione dei rapporti fra i consorziati, all'accertamento dell'adempimento degli obblighi che i consorziati hanno assunto, all'applicazione di sanzioni in caso di inadempimento, alla risoluzione dei dissidi che possono insorgere fra i partecipanti. Il consorzio con attività interna non esplica la sua attività con i terzi, anche se per operare entra in rapporto con i terzi ( es.: assunzione dei dipendenti.).

Atto costitutivo

I consorzi volontari si costituiscono con un contratto la cui forma e contenuto sono stabiliti dall'art. 2603 c.c. Forma: Il contratto consortile è a forma vincolata e deve necessariamente rivestire la forma scritta a pena di nullità. Si richiede, dunque, la forma scritta ad substantiam.
Contenuto: Il contratto consortile deve indicare:
a - L'oggetto del consorzio: si deve indicare l'attività del consorzio e se questa sarà solo interna o anche esterna, specificando in quest'ultimo caso la posizione del consorzio nei confronti dei terzi;
b - La durata: in caso di mancanza del termine di durata si supplisce con l'art. 2604 c.c. che prevede la durata del consorzio in 10 anni. Il limite di 10 anni costituisce il termine minimo nel caso in cui la durata non sia prevista nel contratto;
c - La sede dell'ufficio eventualmente stabilito: l'indicazione è richiesta ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni da fare al consorzio, dell'attuazione della pubblicità e in funzione della competenza territoriale;
d - Gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati: Il contratto deve precisare le obbligazioni assunte dai singoli consorziati, che si pongono come mezzo a fine per la realizzazione degli scopi consortili. Possono essere indicati sia i conferimenti di mezzi economici necessari per provvedere al funzionamento del consorzio sia obblighi particolari a carico dei partecipanti (es.: obbligo di vendere al consorzio).
e - Le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio: Non vengono precisati quali siano gli organi del consorzio e neppure le loro attribuzioni, lasciando il tutto alla volontà dei consorziati manifesta nel contratto alla quale è rimessa la determinazione dell'organizzazione consortile. Dal dettato normativo emerge comunque che la struttura organizzativa debba essere composta da un organo con funzioni deliberative composto da tutti i consorziati (art. 2606 c.c.) ed un organo con funzioni gestorie ed esecutive (art. 2608 c.c.). L'autonomia contrattuale può prevedere anche organi di controllo.
f - Le condizioni di ammissione di nuovi consorziati: Il contratto di consorzio è un contratto tendenzialmente aperto ed è quindi possibile che il numero dei consorziati aumenti. Il contratto deve prevedere le condizioni della partecipazione al consorzio, stabilire quale organo debba pronunciarsi e di quali obblighi debba essere gravata. Se il contratto dovesse tacere su questo punto, è necessario il consenso unanime dei consorziati per poter procedere all'ammissione di un nuovo partecipante. L'ammissione può essere subordinata al possesso di particolari requisiti e al verificarsi di particolari condizioni, tenuto conto dell'oggetto e dell'attività del consorzio. La domanda di adesione al contratto originario ed il consenso delle altre parti, entrambi da redigersi in forma scritta, non devono essere necessariamente contestuali.
g - I casi di recesso e di esclusione: il contratto può consentire, in determinate situazioni sia il diritto di recesso dei consorziati sia il diritto di escludere il consorziato che si trovi in una determinata situazione (es.: fallimento).
h - Le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati: Nel contratto possono essere stabilite delle sanzioni per i casi in cui i consorziati non adempiano a obblighi che si sono assunti. Tra queste sono da annoverare le clausole penali, le quali hanno il vantaggio di evitare al consorzio di dover provare e quantificare il danno subito per l'inadempimento del consorziato.
i - La quota dei sin toli consorziati o i criteri per la determinazione di essa: Se il consorzio ha come oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve stabilire la quota dei singoli consorziati, cioè il contingente riservato al singolo in ordine alla produzione o allo scambio complessivi, o almeno fissare i criteri oggettivi della sua determinazione.

Controllo sui consorziati

L'art. 2605 c.c. dispone che i consorziati devono sottostare ai controlli e alle ispezioni degli organi previsti dal contratto in modo che possa essere accertato l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.Gli organi che possono effettuare tali controlli sono solamente quelli previsti dal contratto e non è ammessa la possibilità di affidarli ai singoli consorziati. Il potere di controllo è limitato e funzione del contenuto specifico dei patti consortili.

Deliberazioni

L'art. 2606 c.c. stabilisce che le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio, nel caso in cui il contratto non disponga diversamente, devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati. L'assemblea potrà essere convocata dall'ufficio, dal comitato direttivo o presidenza previsto dall'organizzazione del consorzio quando risulti opportuno o in virtù di sollecitazioni da parte dei consorziati. Le deliberazioni in contrasto con le disposizioni dell'art. 2606 c.c. o con quanto è stato stabilito nel contratto possono essere impugnate nel termine di 30 gg. dalla data della delibera per i presenti, mentre da quella della sua comunicazione o iscrizione presso il registro delle imprese per gli assenti, presso l'Autorità giudiziaria.

Modificazioni del contratto

Ai sensi dell'art. 2607 c.c. il contratto non può essere modificato senza il consenso unanime di tutti i consorziati salvo che non sia stabilito diversamente e che tutte le modificazioni devono essere fatte per iscritto a pena di nullità.

L'amministrazione

L'art. 2608 stabilisce che nei rapporti intercorrenti fra gli organi preposti al consorzio e i consorziati valgono le norme sul mandato (artt. 1703 e ss. c.c.). Potranno essere nominate sia persone estranee al consorzio sia membri dello stesso. I componenti dell'organo amministrativo potranno essere revocati solo con le medesime maggioranze che hanno portato la loro elezione (es.: nomina con designazione unanime - revoca con approvazione unanime). I membri del consiglio di amministrazione potranno esercitare le loro funzioni disgiuntamente o congiuntamente.

Recesso ed esclusione dei consorziati

Nei Consorzi che hanno per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, nei casi di recesso o di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri. Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto.

Trasferimento dell'azienda e cause di scioglimento del rapporto consortile

Il trasferimento della quota può avvenire mediante cessione dell'azienda. L'art. 2610 c.c. dispone che in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentri nel contratto di consorzio; tuttavia, se esiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, nel termine di un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, di escludere l'acquirente dal consorzio. Lo scioglimento dell'intero contratto può avvenire per il decorso del termine, il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo, per volontà unanime dei consorziati, per deliberazione della maggioranza dei consorziati se sussiste una giusta causa, per provvedimento dell'autorità governativa nonché altre cause previste dal contratto. L'intervento di una causa di scioglimento non comporta automaticamente l'estinzione del consorzio in quanto ad essa segue una fase avente lo scopo di definire i rapporti pendenti (fase di liquidazione). Applicabile ai consorzi con attività interna la normativa in materia di divisione (art. 1111 c.c.).

Consorzi con attività esterna

Si intende per consorzi con attività esterna, quei consorzi che esplicano o pensano di esplicare la loro attività con i terzi; l'organizzazione che viene così a crearsi si inserisce come intermediaria fra consorziati e terzi e può assumere obbligazioni nei confronti dei terzi in nome del consorzio o per conto dei consorziati. Vista la peculiarità di questi tipi di consorzi, oltre alle norme (art. 2603 - 2611 c.c.) già esaminate ed applicabili anche a questa tipologia, il legislatore ha previsto una disciplina particolare atta a tutelare i terzi che verranno in contatto, offrendo loro tutte le conoscenze necessarie sull'organizzazione e sulla consistenza patrimoniale del consorzio (artt. 2612 - 2615 bis c.c.).

Costituzione

L'art. 2612 c.c. stabilsce che entro 30 gg. dalla stipulazione del contratto gli amministratori debbano provvedere all'iscrizione di un estratto del contratto stesso presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede l'ufficio. L'estratto deve indicare la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio, il cognome e nome dei consorziati, la durata del consorzio, le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio e i rispettivi poteri, il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Rappresentanza in giudizio

L'art. 2613 c.c. sancisce che i consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.

Rapporti fra consorzio e consorziati

L'art. 2615 disciplina la responsabilità del consorzio e dei consorziati per le obbligazioni assunte verso i terzi. I due commi costituenti l'articolo in oggetto individuano due diversi tipi di responsabilità. Il primo comma stabilisce che nel caso in cui le obbligazioni vengano assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Il secondo comma, diversamente, nel caso in cui le obbligazioni vengano assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati ne rispondono i consorziati per conto dei quali gli organi del consorzio hanno agito, solidalmente con il fondo consortile. Il consorzio, se costretto a pagare, avrà azione di rivalsa per l'intero nei confronti dei consorziati interessati e, qualora questi siano insolventi, azione di rivalsa pro-quota verso gli altri consorziati.

Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito dai contributi che i consorziati versano per alimentare il consorzio: essi sono dati dai versamenti iniziali dei consorziati in conto capitale e da eventuali successivi versamenti periodici in conto capitale. Lo statuto dei consorzi con attività esterna deve indicare il modo di fonnazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Per tutta la durata del rapporto i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e solo nell'ipotesi di recesso o di esclusione possono chiedere la liquidazione della quota del fondo consortile. I creditori particolari dei consorziati, altresì, non possono far valere i loro diritti sul fondo.

Situazione patrimoniale

L'art. 2615-bis c.c. prevede l'obbligo da parte degli organi amministrativi del consorzio di redigere e rendere pubblico mediante il deposito presso l'ufficio del Registro delle imprese la situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Gli amministratori devono redigere la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni. Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicabili gli artt. 2621, 2622 e 2630 c.c.

Aspetti fiscali

Appare difficile ipotizzare il realizzo di un utile d'esercizio in un consorzio con attività interna, mancando i rapporti con i terzi e non pare corretto parlare di utile vero e proprio, trattandosi di un avanzo di gestione e quindi di un'eccedenza di contributi degli stessi consorziati rispetto ai costi effettivamente sostenuti dal consorzio.
La questione assume toni diversi se si fa riferimento alla figura del consorzio con attività esterna. Questa figura si contraddistingue, infatti, per la sua interazione con i terzi in veste di veri e propri imprenditori commerciali.
Sul punto la dottrina prevalente ritiene che il consorzio possa realizzare utile in via meramente secondaria o incidentale: dubbi e contrasti sorgono in ordine alla proporzione che deve esistere tra attività lucrative ed attività mutualistica.
L'art. 4 della legge n. 240 del 21 maggio 1981 stabilisce che nello statuto dei consorzi deve essere previsto il divieto di distribuire utili; il successivo art. 7 impone poi di reinvestire gli utili prodotti entro i due anni successivi al conseguimento degli stessi, accantonandoli in un apposito fondo passivo, al fine di godere delle agevolazioni previste.
Prevedere che l'utile non sarà tassato se si rispettano questi due presupposti significa acclamare che l'utile può esserci. Secondo un orientamento ormai consolidato il consorzio ha la possibilità di affiancare alla propria attività principale, di stampo mutualistico, lo svolgimento di un'attività lucrativa con i terzi, sempre che questa non snaturi la causa del contratto consortile. Contestualmente, si ritiene che la distribuzione dell'utile ricavato nojn dovrebbe compiersi in base ad un criterio capitalistico tipico delle società lucrative, bensì con riferimento a un criterio di stampo mutualistico finalizzato, dunque, all'incremento del fondo consortile e, quindi, a rafforzare la struttura patrimoniale o a decurtazione dell'ammontare dei contributi consortili dovuti dalle imprese consorziate.

Legge 21 maggio 1981 n. 240

Art. 1- Ambito soggettivo delle provvidenze
La norma circoscrive l'efficacia della legge ai consorzi e società consortili aventi determinate caratteristiche: deve trattarsi di consorzi tra piccole e medie imprese che operino nel settore dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle consorziate o di consorzi artigiani di cui alla Legge n. 869/1956, anche in deroga alle limitazioni agli scopi sociali di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge.

Art. 4 - Distribuzione di utili
La norma sancisce per i consorzi e per le società consortili il divieto di distribuire gli utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

Art. 7 - Utile da reinvestire
La disposizione stabilisce che "Gli eventuali utili dei consorzi e delle società consortili non sono soggetti ad imposizione qualora siano reinvestiti, al più tardi, entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti.
A tal fine gli utili devono essere accantonati in bilancio in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto del consorzio". Dalla norma si ricava come il divieto di ripartire fra i consorziati anche gli avanzi ristornabili, al fine di godere del regime di non imponibilità, trovi conforto nella stessa causa mutualistica; l'accantonamento a riserva (in sospensione d'imposta), assieme agli utili realizzati nei confronti dei terzi, infatti, rafforza la struttura patrimoniale del consorzio in quanto consente alle imprese associate di migliorare l'apparato produttivo dal consorzio ottenendo così vantaggi mutualistici via via crescenti. Nondimeno, ciò consente di aumentare anche la garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi. Quindi, se gli utili vengono reinvestiti entro il periodo stabilito, il regime provvisorio di non imponibilità si tramuta in regime definitivo; se gli utili invece non vengono reinvestiti o destinati a scopi diversi da quelli disciplinati dalla legge, essi diventano materia imponibile e quindi sono assoggettati a tassazione.
In conclusione le suddette norme sono legate da un nesso di logicità, vanno quindi lette l'una nel rispetto dell'altra: qualora vi siano utili, questi ultimi beneficiano del regime agevolato previsto dalla Legge n. 240/1981, se reinvestiti entro i due esercizi successivi alla loro formazione, escludendo altresì ogni forma di distribuzione tra le imprese consorziate.

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