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ASPETTI LEGISLATIVI DEL PEST CONTROL

Pest significa peste, flagello, cosa noiosa. Va considerato per altro che ubi societas ibi ius, cioè che dove esiste una società esiste anche un diritto che ne regola il vivere civile. Va però anche considerato che le leggi vengono fatte e disfatte dall’uomo.

Gli animali e la legge

Quando la peste, il flagello o la cosa noiosa è rappresentata da animali non bisogna dimenticare che il grado di civiltà di un popolo si misura anche da come esso tratta i propri animali. Il legislatore ha mostrato, nel tempo, sempre una maggiore sensibilità nei confronti della protezione degli animali sia per accresciuta civiltà che per interessi economici.

L'UE ha disposto che entro il 2012 siano vietati i porcili al chiuso ed isolati.

La Germania, ma anche la Provincia Autonoma di Bolzano, hanno imposto che sia fornito loro materiale per potersi distrarre o giocare (paglia, copertoni ecc.).

I caratteri che si ritenevano distintivi della specie umana rispetto agli altri animali erano:

Fino a poco tempo fa si credeva che il comportamento degli animali fosse dettato dal semplice istinto e che quello che poteva sembrare comportamento appreso altro non era che un'attività geneticamente trasmessa.

Oggi si sa ad esempio che le anatre devono insegnare i percorsi migratori ai loro anatroccoli e che, in generale, l'apprendimento accumulato nel tempo nel tentativo di risolvere problemi attraverso errori e riprove viene traman­dato dai genitori ai figli.

Quindi il concetto di protezione va aumentando con la consapevolezza dell'uomo di essere da una parte laspecie dominante, e dall'altra che anche le altre specie non sono in fondo cosi diverse da noi.

A Harward e in altre 25 facoltà di giurisprudenza degli Stati Uniti sono stati introdotti dei corsi sui diritti degli animali e si stanno sempre più celebrando processi in tal senso.

La Germania ha recentemente sancito il diritto degli animali nella propria Costituzione, e anche l’UE ha prodotto una pletora di disposizioni per la protezione degli animali domestici negli allevamenti, durante il trasporto e durante la macellazione. Non va inoltre dimenticato l’articolo 727 del Codice Penale, che si riporta integramente.

727. (Maltrattamento degli animali) Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sot­topone a strazio o sevizie o a comportamenti o fa­tiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori in­sostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche ecologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o ab­bandona animali domestici o che abbiano acqui­sito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

La pena è aumentata (64), se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblica­zione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Siccome dunque la disposizione di legge è specchio della società che la produce, e la nostra è una società in evoluzione sempre più rapida, va posta particolare attenzione all’inquadramento giuridico degli animali.

La condizione giuridica degli animali:

Gli animali sono dei beni mobili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 812 del Codice Civile italiano (C.C.).

Sezione II dei beni immobili e mobili

812. (Distinzione dei beni). Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici, e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni, e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (1350,2810). Sono mobili tutti gli altri beni (814).

L’art. 923 C.C. rafforza ulteriormente questa affermazione in quanto include tra “le cose suscettibili di occupazione” gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca. La categoria di appartenenza degli animali nella legislazione è di assoluta importanza ai fini dell’applicazione della legge stessa.

Gli animali delle varie specie vengono definiti nella legislazione con terminologie diversificate non sempre codificate, nel senso che il legislatore non stabilisce le condizioni di appartenenza di un’animale all’una e/o all’altra categoria, rendendo quindi difficile l’applicazione della relativa disposizione giuridica.

A titolo esempliiicativo le varie definizioni di categoria degli animali indicate nella legislazione sono state raggruppate per settori:

Non mancano altre categorie, settoriali, come animali "ornamentali" e animali "d'acquario”.

Gli Animali domestici

Gli animali domestici sono dunque beni mobili di proprietà e si acquistano con l’allevamento diretto o con i normali contratti di compravendita; in genere sono animali da reddito, cioè allevati per la produzione zootecnica, ma possono essere anche animali d’affezione (cani, gatti, Uccelli, criceti). Essi sono totalmente soggetti all’uomo per l’alimentazione e per il ricovero ed appartengono sempre al proprietario o detentore responsabile.

Gli Animali selvatici

Gli animali selvatici sono quelli appartenenti a popolazioni animali viventi stabilmente o temporaneamente sul territorio nazionale in stato di naturale libertà. (L.11.02.1992 n.157).

Essi, infatti, sono considerati “patrimonio indisponibile dello Stato” o res omnium mentre prima della legge 968/77 erano considerati res nullius, cioè beni di nessuno.

Queste leggi hanno voluto in tal modo tutelare la fauna selvatica in senso generale ed in particolare quella appartenente alle specie in estinzione, proibendo qualunque intervento di cattura o comunque di controllo della riproduzione della fauna selvatica, stabilendo per alcune specie selvatiche particolari e determinati periodi di cattura.

Gli animali mansuefatti e rinselvatichiti

Gli animali mansuefatti sono quelli che originariamente selvatici, e quindi viventi in stato di naturale libertà, hanno poi acquisito il mos reverendi e cioè l’abitudine di ritornare nei luoghi dove l’uomo mette loro a disposizione alimenti e ricoveri.

La condizione giuridica degli animali mansuefatti è pari a quella degli animali domestici; diventando di proprietà di colui che se ne impadronisce (art. 925 C.C.). Gli animali inselvatichiti sono quelli che originariamente domestici sono diventati selvatici.

Gli animali d’affezione, da compagnia e familiari

Per quanto riguarda gli animali d’affezione, da compagnia e familiari va evidenziato che non sussiste dubbio alcuno che ci si possa affezionare a qualsiasi animale di qualsiasi specie (a seconda della moda), ma non tutti danno anche compagnia e, d'altra parte, ci si potrebbe anche non affezionare a chi ci da compagnia. Certamente più facile è identificare l'animale "familiare", cioè, quel soggetto che vive in famiglia e come tale unifica e chiarisce i concetti "d'affezione" e "da compagnia", e in tale categoria sono inclusi, per esempio anche il coniglio e l'oca tenuta in famiglia. Questi animali, però, hanno anch'essi una fase della vita in cui sono classificati "a fine di lucro" e anche "animali produttori di alimenti". Pure i pesci "ornamentali" attraversano una fase di "allevamento ai fini di lucro", mentre a volte possono essere anche specie "commestibili".

Gli animali produttori di alimenti

Per quanto riguarda gli animali produttori di alimenti, di recente, nella legislazione sul farmaco veterinario, il legislatore ha introdotto la classificazione di "animale produttore di alimenti" che, per le finalità della specifica disciplina, sembra opportuna e chiarificatrice. Ma anche in questo caso l’animale non è sempre nella fase di vita di produzione degli alimenti e quindi, tale classificazione non può che essere limitata all’attività per la quale in quel determinato momento il soggetto viene utilizzato. II cavallo atleta, ad esempio,è un animale "a fine di lucro", è un animale "da compagnia" o "d'affezione" oppure un "animale produttoredi alimenti", allorquando viene destinato alla trasformazione in carne alimentare.

Sembra dunque di poter affermare che l'assegnazione di un animale alla specifica categoria:

Animali e igiene urbana

 

Pest controll ASPETTI LEGISLATIVI DEL PEST CONTROL

A tale riguardo la prima domanda da porsi è: quali principali specie animali comportano problemi d’igiene urbana e/o sanitari?

Per Topi, Ratti ecc. la legge nonci pone particolari problemi. Infatti, l’art. 2, comma 2 della Legge n. 157/92 recita testualmente: "Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai Ratti, ai Topi propriamente detti e alle arvicole.

Per quanto riguarda Sturnus vulgaris e Vulpes Vulpes, esse sono specie cacciabili ai sensi dell’art. 18 della Legge 11 febbraio 1992 n.157 e quindi rientrano nella disciplina della legge sulla caccia.

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Per quanto concerne il piccione, esso è tutelato dalla legge sulla caccia? A tale riguardo valgono le seguenti considerazioni:

In definitiva la città rappresenta per il piccione una sorta di grande voliera dove vivere. Eventualmente si può sostenere che esso sia un animale mansuefatto ai sensi dell’art. 925 C.C. Inoltre il piccione di città non ha bisogno di piani di ripopolamento, ma al contrario crea problemi di sovraffollamento.

L’art. 7 della Legge n. 157/92 individua quale organo scientifico e tecnico di ricerca e Consulenza per Stato, Regioni e Province l’Istituto Nazionale Fauna Selvatica (INFS). A tale riguardo, il 10 giugno 2000 in occasione del II° Convegno Nazionale sulla Fauna Urbana il rappresentante INFS (Dott.R.Cocchi) ha sostenuto e scritto: “Con tutta probabilità il colombo di città costituisce un’entità faunistica a sé stante che sotto il profilo ecologico, sistematico e giuridico si colloca in una posizione intermedia non assimilabile né alla fauna selvatica, né a quella domestica. Questo assunto comporta che il disposto della legge n. 157/92 non è applicabile alla materia del controllo dei Colombi di città”.

Va posta attenzione sul fatto che anche i cani e i gatti, a seconda del periodo storico, possono diventare “Pest”.

Ad esempio, il vigente Regolamento di polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954 prevede: Art. 83 – Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo:

Pest controll ASPETTI LEGISLATIVI DEL PEST CONTROL

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore, quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi, per la caccia nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 84 – I Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l’osservazione di quelli sospetti. Il prefetto, quando ne riconosca la necessità, stabilisce l’obbligo di un servizio accalappiamento intercomunale e provinciale determinando le norme per il funzionamento ed il contributo che deve essere dato dai Comuni e dalla provincia.

Art. 85 – I cani catturati perché trovati vaganti senza la prescritta museruola devono essere sequestrati nei canili Comunali per il periodo di tre giorni.

Trascorsi i tre giorni senza che i legittimi possessori li abbiano reclamati o ritirati, i cani sequestrati devono essere uccisi con mediti eutanasici ovvero concessi ad istituti scientifici o ceduti a privati, che ne facciano richiesta, salvo sempre i casi previsti dai successivi articoli 86, 87 e 90.

L’art. 85 è stato abrogato tacitamente dalla Legge 14 agosto 1991 n. 281. All’art. 2, comma 2, dispone infatti il divieto di soppressione dei cani ricoverati nei canili salvo che siano malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

All’art. 2, comma 9, della medesima legge dispone che i gatti viventi in libertà vengano catturati, sterilizzati e riammessi nel loro gruppo.

Il problema in tutti questi casi è dato dalla corretta individuazione del proprietario o detentore responsabile dell’animale. A tale riguardo va considerato che :”L’animale, in qunato equiparato ad un oggettom appartiene a colui che amministra l’immobile o lo spazio pubblico nel quale trova ricovero ed alimentazione”.

Inoltre ai sensi degli art. 216 e seguenti del T.U.L.L.S.S. (R.D.27/07/1934 N. 1265) l’autorità sanitaria in materia d’igiene del suolo e dell’ambito è il sindaco.

Ai sensi dell’art. 344, poi, i Comuni devono avere regolamenti locali d’igiene e sanità che contengono disposizioni in materia d’igiene del suolo e dell’ambito.

L'attuale formulazione dell’Art. 117 della Costituzione (L.C. 18.10.2001, n, 3 - modifiche al titolo V della Costituzione dice che lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali."

Sono materia di legislazione concorrente quelle relative a ..(omissis) tutela della salute ..(omissis) valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

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